Coronavirus, Monteprandone chiude tutti i parchi comunali

di REDAZIONE –

MONTEPRANDONE – Anche a Monteprandone chiudono tutti i parchi comunali. L’ordinanza, firmata dal sindaco Loggi, resterà in vigore fino al prossimo 25 marzo. Di seguito riportiamo la nota del Comune:

Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID – 19. Chiusura Parchi Pubblici Comunali.
PRESO ATTO dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

ATTESO che in data 11 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato nuove misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, rendendo maggiormente stringenti le misure previste nei precedenti DPCM dell’8 e 9 marzo 2020;

DATO ATTO che con i su richiamati provvedimenti al fine di contenere la pandemia in atto, si intende limitare al massimo la mobilità dei cittadini anche all’interno del proprio Comune;

RITENUTO necessario, al fine di circoscrivere ulteriormente la diffusione del virus, di dovere limitare le occasioni di aggregazione di persone, ancorché casuale, in luoghi pubblici;

VALUTATO che i Parchi Pubblici presenti su questo territorio comunale sono dotati di aree giochi;

CONSIDERATO che detti luoghi, per i motivi sopra esposti, possono rappresentare un potenziale rischio ulteriormente aggravato dalla presenza di bambini;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale;

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art.50 comma 5,

ORDINA

a fare data dal 13 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 o comunque a cessata emergenza la CHIUSURA TOTALE con conseguente divieto di accesso al pubblico dei seguenti PARCHI COMUNALI:

  • Parco di Via dei Tigli –  denominato “Parco della Conoscenza”;
  • Parco di Via Leopardi – denominato “Boschetto”;
  • Parco di Via Amendola;
  • Parco di Via Saba. 

Il medesimo divieto, in attuazione dei sopra richiamati DPCM 8, 9 ed 11 marzo 2020, è da intendersi altresì applicato alle altre Aree Verdi Comunali benché non delimitate fisicamente.

AVVERTE

che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti, saranno puniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

  • pubblicata all’Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura – UTG di Ascoli Piceno ed alla Regione MarcheServizio di Protezione Civile;
  • inviata per competenza al 5° Settore – Polizia Locale che è tenuta ad eseguirla e farla osservare.

AVVERTE altresì

che ill presente Atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

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