Riapertura delle attività economiche nelle Marche. Ceriscioli: «Giocato d’anticipo nella Fase 2, ora responsabilità»

di REDAZIONE –

ANCONA –  La Regione Marche, prima Regione in Italia a dotarsi di protocolli di sicurezza sanitaria per la riapertura delle attività economiche, ha terminato oggi il percorso per la riapertura di lunedì 18 maggio (attività commerciali) e di venerdì 29 maggio (balneari). Restano validi i protocolli già predisposti da giorni dagli uffici e approvati dalla Giunta nella seduta dell’11 maggio, con alcune integrazioni, prevalentemente indicazioni facoltative rivolte agli operatori, sulla scorta delle linee guida Inail, che sono risultate quasi totalmente conformi ai protocolli dell’ente. «Anche in questo caso – afferma il presidente Luca Ceriscioli – abbiamo giocato di anticipo, in perfetta sinergia con le parti sociali e con le categorie, con un metodo di governance allargata e condivisa, che ci ha permesso di costruire regole e linee guida perfettamente aderenti con le esigenze delle realtà economiche, le quali hanno avuto tutto il tempo per arrivare pronte alla data del 18 maggio. Questo è stato possibile grazie al senso di responsabilità di tutti e anche grazie al lavoro altamente qualificato dei nostri operatori della sanità, che ci ha permesso di arrivare ad essere una delle regioni Italiane con il minor numero di contagi, sebbene fossimo partiti da una situazione molto difficile. Ora il senso di responsabilità deve essere ancora maggiore, perché la sicurezza sanitaria di tutti dipende da quanto ciascuno di noi, ognuno per il proprio ruolo, sarà attento nell’applicazione e nel rispetto dei protocolli». Con le delibere 568, 569 e 570 approvate ieri dalla Giunta sono state apportate alcune integrazioni ai protocolli approvati l’11 maggio con le delibere 564 (turismo), 565 (commercio), 566 (agriturismo), prevalentemente con indicazioni facoltative rivolte Oggi sono infine stati emanati i tre decreti attuativi, che danno il via definitivo alle attività.

TURISMO: hotel e strutture extra alberghiere, campeggi e villaggi turistici, stabilimenti balneari
Per quanto riguarda il turismo, la modifica normativa approvata in giunta riguarda gli stabilimenti balneari e le spiagge libere. In particolare, per quanto riguarda le attività di pulizia, si prevede l’attività di disinfezione e non più di sanificazione dei locali, consentendo quindi che tale compito sia svolto dal personale interno e non esclusivamente da ditte specializzate. Alla voce “Concessione temporanea di fasce di spiagge libere” viene aggiunta inoltre la possibilità per i Comuni o per le Autorità competenti, di assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione, per consentire il posizionamento di tavoli all’aperto fino a un massimo di 100mq.

Si inserisce inoltre tra le misure una parte specifica per i lavoratori, recepita dal documento Inail. “In considerazione della tipologia di attività è opportuno impartire – si legge nel documento approvato –  oltre a un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, anche una informativa più mirata, su specifiche norme igieniche da rispettare e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione. Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica. Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura. Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi. Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare: si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE, occorre utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica”.

Il decreto 153 firmato oggi dal Presidente della Regione stabilisce dunque che a far data dal 18/05/2020 è’ consentito l’esercizio delle seguenti attività:

–           villaggi turistici, campeggi e marina resort;

–           attività ricettive rurali;

–           residenze d’epoca extra-alberghiere;

–           case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani;

–           rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi;

–           affittacamere;

–           case e appartamenti per vacanze;

–           appartamenti ammobiliati per uso turistico;

–           offerta del servizio di alloggio e prima colazione (b&b);

–           aree di sosta attrezzate;

–           attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione a attività connesse;

A partire dal 18/05/2020, inoltre, gli stabilimenti balneari dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande possono avviare la sola attività di somministrazione attenendosi alle disposizioni in vigore per l’attività medesima.

A far data dal 29/05/2020 è consentito l’esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari

Tutte le attività dovranno essere espletate in coerenza con le linee guida approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 – “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” e con DGR n.565 del 11/05/2020 “protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere”, così come integrati dalle DGR n.568 del 15/05/2020 e DGR n. 569 del 15/05/2020.

COMMERCIO: mercati, fiere, posteggi, commercio itinerante, somministrazione di alimenti e bevande, negozi, agenzie viaggi, estetisti, parrucchieri e centri benessere, tatuatori, sgombero cantine, autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica
Per quanto riguarda il commercio, le misure integrative consentono le attività di bar e ristorazione nei circoli privati, fissano le regole per la misurazione della distanza interpersonale ai tavoli (1 metro, misurato dalla seduta della sedia) e specificano che è possibile la vendita di merce usata nei mercati (vestiario e accessori) a condizione che la merce sia accompagnata da apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l’avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti. Possono aprire inoltre i mercatini dell’antiquariato, degli hobbisti e quelli artigianali, a condizione che rispettino il protocollo.

Con il decreto 154 firmato oggi, 16 maggio, è stata inoltre disciplinata, come segue, la riapertura delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica, fissata anch’essa per il 18 maggio:

lezioni teoriche in aula

  1. a) Le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionali potranno essere svolte assumendo il presente protocollo di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, garantendo il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:
  2. b) mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
  3. c) guanti monouso per tutti i partecipanti.
  4. d) Ai corsisti deve essere inoltre rilevata la temperatura con termo scanner o con diversa ed adeguata strumentazione;
  5. e) Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri. Ad ogni fine lezione deve essere prevista un’adeguata sanificazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, la sanificazione in oggetto sarà eseguita secondo le modalità sopra elencate al paragrafo dedicato alla sanificazione.
  6. f) Le lezioni teoriche, se compatibili con le disposizioni nazionali e/o nazionali possono essere garantite anche in modalità telematica a distanza al fine del rispetto delle distanze interpersonali e di evitare assembramenti di persone.

utilizzo condiviso di veicoli e lo svolgimento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli spostamenti:

1)         Tenuto conto dell’impossibilità di garantire all’interno dell’abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l’allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali  previsti dalla normativa vigente.

2)         Analoghe precauzioni andranno adottate dal personale esaminatore.

3)         Gli occupanti del veicolo o dell’imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.

4)         Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo o dell’imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.

5)         Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento sociale.

6)         Inoltre, si deve procedere a:

  • garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
  • garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell’abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
  • garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore etc.), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, etc.);garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in un a logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
  • informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e nell’ambiente;
  • viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;
  • non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell’aria;
  • durante l’impiego dell’automezzo o dell’imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell’equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore esaminatore) devono indossare:
  • una mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
  • guanti monouso;
  • non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o dell’imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
  • lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo o nell’imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;
  • usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.

ATTIVITA’ DI AGRITURISMO
Per quanto riguarda le attività di agriturismo, queste sono assimilate dalle due delibere alle attività alberghiere e alle attività di ristorazione, introducendo sostanzialmente i medesimi criteri previsti dai rispettivi protocolli. Il decreto 155 emanato in data di oggi ufficializza l’apertura del 18 anche per queste attività. Tutte le disposizioni normative sono consultabili sul sito della Regione Marche: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus#Protocolli-riaperture-fase-2

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