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Monteprandone, vietato il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici

di REDAZIONE –

Bevande alcoliche, l’ordinanza del sindaco Loggi. I divieti si applicano a partire da sabato 6 giugno e fino a lunedì 31 agosto 2020 –

MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con provvedimenti amministrativi per disciplinare in modo più stringente le attività di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche su tutto il territorio comunale. Questa mattina infatti il Sindaco Sergio Loggi ha firmato un’ordinanza che vieta di detenere e consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici. É altresì vietata la vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sia fissi sia ambulanti di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici. Inoltre dalle ore 01:00 fino alle ore 07:30 è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante e/o la detenzione e consumazione in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche. I divieti si applicano a partire da domani, sabato 6 giugno, e fino a lunedì 31 agosto 2020. La violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste.

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